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ANTINCENDIO

Secondo l'allegato I del D.P.R.  151/2011 e ss.mm.ii. l'attività di stoccaggio di olio di oliva rientra tra le attività soggette ed è individuata dall'attività n.12: "Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc".

Si precisa, però, che ai sensi dell'art.1 comma 2 della L. 154/2016 la soglia di assoggettamento dei depositi di olio di oliva agli obblighi di prevenzione incendi è stata aumentata a 6 mc.

Pertanto, i frantoi che effettuano stoccaggi superiori ai 6 mc hanno l'obbligo di presentare al Comando dei Vigili del Fuoco:

  • SCIA antincendio fino a 9 mc;

  • Valutazione Progetto Antincendio + SCIA antincendio sopra i 9 mc

Le LINEE GUIDA nazionali dettano gli adempimenti necessari affinchè un deposito di olio possa regolarizzarsi alla normativa antincendio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 151/2011

LINEE GUIDA ANTINCENDIO PER FRANTOI OLEARI

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