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Statuto ASFO

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE


Art. 1) E’ costituita una Associazione tra imprese individuali e/o collettive, queste ultime sotto qualsiasi forma giuridica costituite, operanti nel settore dei frantoi oleari e filiera olivoleica. Essa assume la denominazione di “Associazione Siciliana Frantoi Oleari – Filiera Olivoleica”, in forma abbreviata “A.S.F.O.”.
L’ Associazione ha sede in Misilmeri (PA), S.S. Bolognetta - Marineo, Km. 3+150, presso Cantine Buceci, essa potrà istituire dipendenze e/o sedi secondarie nel rispetto delle norme vigenti, senza necessità di modifica del presente Statuto.
La durata dell’ Associazione è fissata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’ Assemblea Straordinaria.


Art. 2) All’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o quote di capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 3) L’Associazione ha l’obbligo di evolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, C. 190, della legge 23/12/1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 4) La quota o contributo associativo non potrà essere trasmesso ad altri soggetti.


Art. 5) L’Associazione ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un bilancio consuntivo.

SCOPI


Art. 6) L’Associazione non ha fini di lucro ed è inoltre istituzione assolutamente apartitica per estrazione e per finalità.
L’Associazione ha, nell’ambito della sua competenza territoriale, i seguenti scopi principali:
a) la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria nel campo sindacale,tecnico, economico, fiscale ed amministrativo nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed organizzazione, nonché per promuovere lo studio e la realizzazione di ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore dei frantoi oleari e della filiera olivoleica ed alla risoluzione dei suoi problemi di interesse generale, ivi comprese le attività di produzione e commercializzazione di energia alternativa comunque ottenuta, nonché dei prodotti e sottoprodotti della filiera olivoleica;
b) la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi economici ed amministrativi, curando altresì l’esecuzione degli stessi;
c) lo studio, la promozione e la vigilanza di leggi, regolamenti e provvedimenti in genere riguardanti la categoria rappresentata, nonché la diffusione di informative per l’aggiornamento di ogni problematica specifica del settore;
d) la prestazione agli associati di servizi collettivi ed individuali di assistenza inerenti all’esercizio della loro attività, nelle forme che saranno stabilite dagli organi competenti dell’Associazione, l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento, nonché le prestazioni di assistenza tecnica nelle vertenze collettive o individuali di lavoro ed amministrative;
e) la collaborazione con Organismi di qualsiasi natura, interessati alla realizzazione di eventuali discipline, dirette alla tutela della produzione ed alla migliore difesa degli interessi economici degli associati ed al miglioramento tecnologico degli impianti;
f) promuovere l’introduzione della tracciabilità e della rintracciabilità dei prodotti della filiera olivoleica secondo i riferimenti normativi regionali, nazionali e comunitari;
g) creare marchi di qualità al fine di tutelare, valorizzare, promuovere l’origine e la tipicità dei prodotti della filiera olivoleica;
h) promuovere, incentivare e commercializzare i prodotti tipici del settore e valorizzare le produzioni olivoleiche conseguite anche con il metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. CE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni e svolgere azioni di tutela al fine di promuovere il consumo dei prodotti ottenuti e registrati come DOP o IGP;
i) promuovere ed attuare ricerche e studi economici, sociologici, statistici e formazione di interesse della categoria;
l) partecipare in rappresentanza degli associati ad incontri e riunioni di loro interesse;
m) svolgere le funzioni di organizzazione regionale ai sensi del Decreto Lgs.102/2005 e del DM 85 del 12/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
n) richiedere ai sensi del Decreto Lgs.102/2005, del DM 85 del 12/02/2007 e del Reg. (CE) N. 867/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento agli Enti preposti;
o) promuovere ed attuare iniziative per la formazione professionale delle maestranze e per l’elevazione sociale e culturale delle stesse;
p) promuovere iniziative mirate alla salvaguardia dell’ulivo quale caratteristica anche paesaggistica e quale opportunità agrituristica;
q) realizzare programmi e/o progetti utilizzando leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali, a beneficio dell’associazione e degli associati;

ASSOCIATI


Art. 7) Possono aderire all’Associazione le imprese individuali e collettive, queste ultime sotto qualsiasi forma giuridica costituite, operanti nel settore dei frantoi oleari e della filiera olivoleica.

AMMISSIONE


Art. 8) La domanda per l’ammissione all’Associazione, deve essere corredata dalla indicazione della forma dell’impresa, dalle generalità dei soci, dei legali rappresentanti, dall’indicazione della sede, dal numero di iscrizione al Registro delle imprese e dal tipo di attività prevalentemente svolta.
Sulla domanda, delibera il Consiglio Direttivo. Se la domanda viene respinta è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto alla prima assemblea utile che delibera con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti.

OBBLIGO DEGLI ADERENTI E DURATA DELL’ADESIONE


Art. 9) L’ammissione all’Associazione comporta l’obbligo degli aderenti di osservare il presente statuto e le deliberazioni che, in base allo statuto stesso, vengono adottate dai competenti organi dell’Associazione.
L’adesione ha la durata minima di anni tre e si intende tacitamente rinnovata a scadenza se non viene data disdetta dall’aderente con lettera raccomandata almeno entro il 30 marzo. Nel caso che la disdetta venga data dopo il 30 marzo, l’adesione è prorogata di dodici mesi. L’anno decorre da gennaio dell’anno nel quale è stata accolta la domanda di ammissione.

CONTRIBUTI


Art. 10) Ogni aderente è tenuto a versare all’Associazione i contributi associativi, nella misura e nella forma che saranno stabiliti, per il raggiungimento degli scopi sociali previsti dall’Art. 6 del presente statuto. L’impresa ammessa all’Associazione, finché non avrà assolto il pagamento di tutte le quote di associazione deliberate dal Consiglio, non si considera ammessa all’organizzazione né potrà partecipare alle attività della stessa; per la partecipazione è rigorosamente necessario essere in regola con il pagamento dei contributi associativi determinati dal Consiglio.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO


Art. 11) La qualità di associato si perde:
a) per lo scioglimento dell’Associazione o perché vengono meno le condizioni per le quali l’adesione dell’impresa è stata accettata, fermo restando l’obbligo del pagamento del contributo per tutto l’anno solare in corso;
b) per deliberazione del Consiglio adottata con voto almeno di due terzi degli intervenuti alla riunione, in conseguenza del mancato versamento del contributo sindacale o di grave inadempienza agli obblighi assunti dall’aderente a norma del precedente articolo.
Contro questa deliberazione è ammesso ricorso alla prima assemblea utile.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 12) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente
Tutte le cariche sono non retribuite.

L’ASSEMBLEA


Art. 13) L’assemblea è costituita oltre che dal Presidente e dai Consiglieri, dalle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi.

RIUNIONE,CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA


Art. 14) L’assemblea si riunisce in via ordinaria, una volta l’anno, non oltre il 30 aprile ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, il Consiglio o ne facciano richiesta un decimo del totale degli associati.
L’Assemblea dell’Associazione è convocata a cura del Presidente, mediante e-mail sms, fax o mediante lettera inviata ai singoli componenti almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza, con indicazione del giorno e del luogo della riunione, nonché con quella dell’ora fissata tanto per la prima che per la seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve inoltre contenere l’ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il termine di cui sopra potrà essere ridotto a otto giorni. L’assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando i rappresentanti sono almeno i due terzi dei componenti.
In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o delegati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli associati presenti o delegati, escludendo dal calcolo gli astenuti.
Per la votazione si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che un terzo dei presenti in assemblea richieda che si proceda con metodo diverso.
Per le deliberazioni relative alla modificazione del presente statuto e allo scioglimento dell’Associazione prevedono i successivi articoli 21 e 23.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di questi, da altra persona designata dall’assemblea stessa.
Il verbale è redatto da un segretario nominato da chi presiede l’assemblea ed è sottoscritto dallo stesso segretario oltre che dal Presidente dell’assemblea.
Sono attribuzioni dell’Assemblea:
a) la nomina del Presidente e delle cariche sociali;
b) la modificazione del presente statuto;
c) l’esame dei problemi interessanti, nell’ambito degli scopi sociali, le attività esercitate dalla categoria e l’organizzazione di questa, nonché la determinazione delle
direttive per l’azione da svolgersi;
d) provvedere a quant’altro espressamente determinato dal presente statuto;
e) approva il bilancio consuntivo;
f) ciascun associato può farsi rappresentare nelle assemblee da altro associato o membro del Consiglio munito di formale delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 15) Il Consiglio è composto, oltre che dal Presidente dell’Associazione, da almeno due membri eletti dall’Assemblea fra le persone ritenute più capaci a dirigere l’azione dell’Associazione.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO


Art 16) Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritenga utile la maggioranza del consiglio. Esso è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci.
In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con preavviso non minore di cinque giorni. I membri del Consiglio che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica e sono sostituiti con altri membri cooptati dal Consiglio, i quali dureranno in carica fino alla convocazione della successiva assemblea.
Art 17) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente o subordinatamente da un membro del
Consiglio da questo designato.
Le riunioni in prima convocazione, sono valide con la presenza effettiva di almeno la
metà più uno dei membri. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei
membri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta non tenendosi calcolo degli astenuti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Della riunione è redatto verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO


Art. 18) Spetta al Consiglio:
a) eleggere il Vice Presidente dell’Associazione scegliendolo tra i suoi membri;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) deliberare su tutte le questioni che interessano l’attività della categoria seguendo le direttive stabilite dall’Assemblea;
d) coadiuvare gli aderenti nel lavoro al fine di dare indirizzo organico all’azione comune;
e) prendere o fare proprie le iniziative per lo studio o la soluzione dei problemi inerenti la tutela della categoria nell’ambito territoriale;
f) provvedere a quei servizi ritenuti utili nel campo associativo, legale, tecnico, economico, amministrativo, finanziario e della previdenza, nonché ad assicurare la diffusione di quelle pubblicazioni utili agli stessi fini;
g) nominare in caso di urgenza le rappresentanze dell’associazione presso Enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organi in genere;
h) mantenere i necessari collegamenti con altre associazioni sindacali competenti secondo la natura delle trattazioni;
i) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che possono essere necessari o utili.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno o più Consiglieri.

PRESIDENTE


Art. 19) Il Presidente dell’Associazione e il Vice presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell’Associazione. Egli dà le disposizioni necessarie per l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, prende tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento del lavoro dell’Associazione e vigila sull’andamento degli uffici: assume e licenzia il personale.
In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio al quale però deve riferire nella prima sua adunanza.
Il Presidente può delegare al Vice Presidente ed a taluni dei componenti del Consiglio congiuntamente o singolarmente, alcune delle mansioni a lui attribuite dal presente statuto. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, viene sostituito dal Vice Presidente.

BILANCIO CONSUNTIVO


Art. 20) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di marzo, il Consiglio predispone il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato per l’approvazione all’assemblea degli associati entro il 30 aprile di ciascun anno.

MODIFICAZIONI STATUTARIE
Art. 21) Le modificazioni statutarie da apportarsi al presente statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi del totale degli associati presenti o delegati.

COSTITUZIONE DI COMITATI TECNICI
Art. 22) L’Associazione può costituire comitati tecnici, formati da membri qualificati esperti nelle materie prese in esame.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 23) Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea con voto di almeno due terzi del totale degli associati presenti o delegati, in caso di scioglimento vengono nominati uno o più liquidatori.
L’Assemblea detta le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali della Associazione.


ARBITRATO


Art. 24) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
L’Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro si farà ricorso al Presidente del Tribunale di Palermo.

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 25) L’ Associazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto non previsto, si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi generali dell’ ordinamento giuridico dello Stato.

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