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AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

Art. 124.Criteri generali
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.
Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.


ACQUE DI LAVAGGIO DELLE OLIVE (possono essere inserite nell’autorizzazione agli scarichi)
E' anche possibile versare le acque di lavaggio delle olive in fognatura o in corpo idrico superficiale se
preventivamente autorizzate e se rientranti nei valori limite previsti dal decreto legislativo n. 152/06, condizione che consente di definirle reflui industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, ai sensi degli artt. 101, 124 e 125 del decreto legislativo citato e ss.mm.ii.


ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE
Bisogna inserire nella richiesta di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) anche lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne ed interne, nonché dei macchinari. Ai sensi del D. Lgs 3 aprile 2006 n° 152, art. 113, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali ed aree industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc.. devono essere convogliate ed eventualmente trattate opportunamente, prima della scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti. Pertanto è necessario effettuare le analisi chimiche del caso o di valutare il rischio e farsi autorizzare lo scarico dal Comune di Competenza. Tenere i sistemi di depurazione puliti ed efficienti.

 

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