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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA

Ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, entrato in vigore il 13/06/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale", l’Autorizzazione Unica Ambientale va richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. L’ AUA sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore:


1. L’AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI (D.Lgs. 152/2006, Artt. da 124 a 127)
2. LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE; (D.Lgs. 574/96)
3. L’AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA; (D.Lgs. 152/2006, Art. 269)
4. L’AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI; (D.Lgs. 152/2006, Art. 272)
5. LA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO; (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447)
6. L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI FANGHI OTTENUTI DA DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA; (all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)
7. LA COMUNICAZIONE SULLO SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI. (D. LGS 152/2006 Artt. 215 e 216)


Pertanto, il frantoiano dovrà inoltrare istanza di AUA al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di appartenenza e, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA, la richiesta dell' AUA va presentata entro i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo abilitativo in scadenza, (Art. 10, comma 2, D.P.R. 59/2013).
L'istanza di AUA deve essere presentata anche nel caso in cui il primo titolo abilitativo in scadenza sia una comunicazione. (Circolare 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).
Con DPCM 8 maggio 2015 è stato emanato il Modello AUA semplificato e unificato, le Regioni, entro il 30 giugno 2015, devono adeguare i contenuti del modello adottato con il decreto citato, in relazione alle normative regionali di settore. L'AUA ha validità 15 ANNI.
E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR.59/2013

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