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SIAN - REGISTRO TELEMATICO - TRASMISSIONE DATI DI LAVORAZIONE

 

Con il D.M. del 23 dicembre 2013 è stata resa obbligatoria, dal primo gennaio 2014, il registro di carico e scarico oli per tutti coloro che detengono olio sfuso. Saranno tracciati tutti gli oli di oliva, vergini convenzionali, DOP e BIO, lampanti, di sansa di oliva greggi e raffinati. E' cancellata dunque l'esenzione dalla tenuta del registro per frantoi aziendali, sansifici, commercianti di olive e olivicoltori che detengono e commercializzano olio sfuso. Sono esonerati dall’obbligo della tenuta del registro, ai sensi dell'art. 4, comma 2, gli operatori che detengono esclusivamente oli:
‐ utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli;
‐ destinatiad usi non alimentari;
‐ destinatiall'autoconsumo;
‐ preconfezionati ed etichettati.
Il codice B3 consentirà al frantoio di unificare in un’unica registrazione l’avvio delle olive alla molitura (B0) e la produzione di olio classificato (B1) oppure da classificare (B2), mentre per i terzisti T0A (in caso di restituzione di olio al produttore) e T0B (che permettono in un’unica operazione, di effettuare il carico di olive (T1), l’avvio alla molitura (T2) e la restituzione di olio (T3) oppure, la presa in carico (T4);
Per determinare i quantitativi di sansa prodotta viene utilizzato un fattore di conversione olive – sansa (%)
che i frantoi dovranno inserire nel Sian all’inizio della nuova campagna prima delle moliture.

Per il confezionamento: Il codice L è utilizzato per l’operazione di confezionamento ed etichettatura nella quale vengono indicati lo scarico di olio sfuso (in kg) dal silos di partenza ed il carico del quantitativo di olio confezionato ed etichettato (in litri) con il relativo lotto.
Il codice L1 riguarda un’operazione di confezionamento senza etichettatura mentre il codice L2 rappresenta la successiva operazione di etichettatura effettuata a distanza di tempo dalla precedente operazione di confezionamento. Siamo nel caso in cui l’operazione di confezionamento e l’operazione di etichettatura avvengano in due momenti distinti (in pratica, a seguito dell’operazione L1 si ha nello stabilimento la presenza di olio confezionato ma non etichettato.
E' stato eliminato l’obbligo di trasmissionemensile in SIAN dei dati di molitura.
In merito ai produttori di olive che si rivolgono ai nostri frantoi per la molitura, si fa presente che dovrà essere riportata un’indicazione che identifichi l’origine geografica del prodotto nelle fatture o ricevute fiscali.
Tale obbligo riguarda anche i commercianti di olive e di sansa destinata alla produzione di olio.
Si comunica che, come da avviso del portale dell'olio d'oliva del 02/09/2015, è stata resa disponibile l'operazione con codice "TP" (Perdita di olio ‐ c/terzi) anche per le seguentitipologie di operatori:
‐ Commerciante di olio sfuso
‐ Frantoio
‐ Raffineria
‐ Sansificio
Le registrazioni di tutte le operazioni, devono avvenire esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione, giorni festivi compresi.
Si precisa inoltre che tutte le operazioni dovranno essere registrate, oltre che nel rispetto dei predetti tempi, secondo un ordine cronologico coerente.
La tenuta del registro può essere affidata, con delega di piena responsabilità, anche ad associazioni di categoria rappresentative sul territorio nazionale.
Il Sian ha previsto dei codici per lo scarico della sansa: G3, G4, G5, G6, G7 e G9.
Il frantoio non utilizza i codici di carico della sansa in quanto il sistema telematico lo calcola in automatico in base alle percentuali di resa in sansa dichiarate dal frantoiano stesso.
Attività di estrazione del nocciolino della sansa:
Tale attività necessita di:
• Autorizzazione provinciale (AUA‐Autorizzazione Unica Ambientale). Chi ne è già in possesso, per avviare l'attività di estrazione del nocciolino, ha necessità di integrarla.
• Autorizzazione dei Vigili del Fuoco ‐ assimilando il nocciolino a quanto definito al punto 36 allegato I DPR 151/2011, l’attività è soggetta al rilascio dell’autorizzazione prevenzione incendi per depositi di nocciolino con distanza di sicurezza esterna inferiore a 100 mt o con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
• Ampliamento in CCIAA per vendita di nocciolino (per le Società modificare anche l’oggetto sociale, se non già previsto).
Per la vendita del nocciolino è necessario inserire le analisi del prodotto e scaricare in Sian con il codice
“G6‐Perdite o cali di sansa” per scaricare dalla sansa il quantitativo di nocciolino prodotto, indicando:
• scarico di sansa (in kg)
• note: “Scarico di nocciolino”

Vi informiamo che, come previsto dal DM n. 4075 del 08/07/2015, gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 kg per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo), superando questa soglia le annotazionisul registro devono avvenire entro il 6 giorno successivo a quello dell’operazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. del 23 dicembre 2013

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