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DISPOSIZIONI NAZIONALI RELATIVE ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA ED ETICHETTATURA

 

Chi deve stoccare e/o imbottigliare oli, deve presentare agli Enti preposti gli elaborati grafici ove siano indicati i locali di deposito/imbottigliamento olio, separati dai locali di stoccaggio/lavorazione olive. E’ obbligatorio indicare in etichetta l’origine dell’olio, ovvero, lo Stato o l’Unione di Stati nel quale le olive sono state raccolte e nelle quali è situato il frantoio di estrazione.
Il Decreto n.4075 dell'8 luglio 2015 ‐ "Disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e le norme di commercializzazione dell'olio di oliva ", ha introdotto alcune importanti modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2013, in particolare, tra queste, riportiamo, l'obbligatorietà della tenuta del registro anche per i commercianti di olio sfuso privi di stabilimento/deposito e la possibilità, per gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, di effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 chilogrammi per campagna di commercializzazione che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva commestibili destinati al consumatore finale sono presentati preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi di capacita' massima non superiore a cinque litri, se sono destinati alla preparazione dei pasti nei ristoranti, ospedali, mense o altre collettivita' simili possono essere preconfezionati in recipienti di capacita' massima non superiore a venticinque litri.
In ogni caso devono essere provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrita' dopo la prima utilizzazione.
La designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» deve obbligatoriamente figurare sull'etichetta, specificando il nome geografico di uno Stato membro o della Comunita' o di un Paese terzo.
I frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto ‐ sia allo stato sfuso che confezionato ‐ una delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5, lettere a) e b) del Reg. CE 1019/2002, «prima spremitura a freddo» o «estratto a freddo», devono trasmettere una comunicazione preventiva che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato, come da circolare ICQRF n. 10662 del 27/07/2012.
Va ricordato che nel caso non fosse stata trasmessa la comunicazione di cui in precedenza, NON si può vendere olio indicando nei documenti «prima spremitura a freddo» o «estratto a freddo», altrimenti si va incontro a sanzioni pecuniarie che vanno da cinquecento a tremila euro.
E' fatto altresì obbligo agli operatori, per l'utilizzo in etichetta delle indicazioni delle caratteristiche organolettiche e l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91., di esibire agli organi di controllo, idonea documentazione attestante l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'analisi chimica, a seconda dei casi, per partita di prodotto che si intende qualificare, conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto 10/11/2009 e ss.mm.ii.

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