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COMUNICAZIONE SULLO SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI

Registro di carico e scarico rifiuti:
Nel caso in cui l’impianto produca rifiuti (ceneri, fanghi, ecc..) Vi ricordiamo l’obbligatorietà del registro di
carico e scarico rifiuti vidimato dalla CCIAA.
Anche le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vanno inserite nell’istanza di AUA.


Autosmaltimento
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214 del , le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.


Operazioni di recupero
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214 del D. Lgs 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.
La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro i termini di legge, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione così come previsto dal D. LGS 152/2006.
La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

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