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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Sono in vigore dal 19.12.2017 la nuova disciplina sulle emissioni degli impianti medi di combustione.
Il D.lgs. n.183/17 ha implementato le disposizioni sui limiti di emissione degli impianti medi di combustione e allo stesso tempo ha operato un restyling della parte V del D.LGS. 152/2006 sulle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, semplificando i procedimenti, rivedendo i limiti di emissione e aggiornando la disciplina sanzionatoria.
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Nella maggior parte dei casi i frantoiani utilizzano caldaie a biomassa (sansa) o a gas e, pertanto, ai sensi dell'art. 269, comma 14, sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a supporto di ciò, riportiamo di seguito gli articoli di nostro interesse:
267. Campo di applicazione
1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.
269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto.
14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:
a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW
d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW; h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.
Nel caso di utilizzo di sansa di oliva disoleata, la denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche previste dalla norma, devono figurare:
a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;
b) in caso di prodotto sfuso, nei documentidi accompagnamento.
Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg é ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento. Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 3 Aprile 2006 N.152 - Norme in Materia Ambientale
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