top of page

COMUNICAZIONE UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE

Salvo diversa normativa regionale, resta valida, la norma dettata dalla legge 574/96, che impone la comunicazione al Sindaco dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione 30 giorni prima dello spandimento sui terreni. Vi ricordiamo che in detta comunicazione è opportune inserire anche l’eventuale spandimento della sansa vergine.
Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere inoltrata ad ognuno dei Sindaci dei comuni interessati.
Chi utilizza terreni di sua proprietà o terreni in affitto o in comodato d’uso con titolo d’uso registrato si configura come Titolare del sito di spandimento e di conseguenza deve trasmettere, unitamente alla comunicazione annuale, la dichiarazione del titolare del sito di spandimento a sua firma, nel caso in cui invece utilizzasse terreni non di sua proprietà o non possedesse un titolo d’uso registrato (comodato,affitto,etc.), la dichiarazione del titolare del sito di spandimento deve essere firmata dal proprietario dei terreni oggetto di spandimento ed allegata alla comunicazione.
Le comunicazioni dovranno essere conservate per cinque anni dal legale rappresentante del frantoio ed essere esibite in caso di controllo. L’utilizzazione agronomica è consentita nel rispetto dei limiti di accettabilità annui previsti dall’art. 2 della legge 574/96 e dall’art. 4 comma 3 del Decreto Legislativo 6 luglio 2005.
Per le acque di vegetazione
a) 50 m3/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenientida impianti a ciclo tradizionale;
b) 80 m3/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenientida impianti a ciclo continuo;
c) 50 m3/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti di tipo misto (tradizionali e continui), se le acque di vegetazione non sono gestite separatamentema sono miscelate.
Per le sanse umide 

a) 10 m3/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo tradizionale;
b) 15 m3/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo continuo.
Lo spandimento delle sanse umide deve essere seguito, nell’arco temporale delle 48 ore, da adeguato interramento attraverso lavorazioni agro‐meccaniche.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 574/1996

bottom of page